Un dipendente che si assenta troppo spesso per malattia, permessi legge 104 usati in modo sospetto, il sentore che un collaboratore stia lavorando per un concorrente nel tempo libero: sono situazioni che molte aziende si trovano ad affrontare, spesso senza sapere quali strumenti abbiano davvero a disposizione per verificarle. La tentazione di “controllare da soli” è comprensibile, ma può portare a prove inutilizzabili o, peggio, a violazioni di legge da parte dell’azienda stessa. Ecco quando e come un investigatore privato autorizzato può intervenire correttamente.
Quando un’azienda può ricorrere a un investigatore privato
Il punto di partenza è una distinzione che la giurisprudenza ha chiarito in modo consolidato: il datore di lavoro non può controllare come un dipendente svolge la propria prestazione lavorativa ordinaria — quella vigilanza spetta ai responsabili e preposti, secondo l’art. 3 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) — ma può legittimamente far accertare fatti e condotte illecite che esulano dal normale svolgimento del rapporto di lavoro: un’assenza ingiustificata, un’attività incompatibile con lo stato di malattia, un doppio lavoro non dichiarato.
Va anche chiarito un punto spesso confuso: l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, quello più citato in tema di privacy sul lavoro, riguarda impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza (telecamere, GPS aziendali, software di monitoraggio). Non si applica all’attività di un investigatore privato in carne e ossa, che resta disciplinata dai principi generali su controllo difensivo e obbligo di fedeltà del lavoratore. La Cassazione ha più volte ritenuto legittimo il ricorso a un’agenzia investigativa quando il controllo riguarda le cause dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro o condotte estranee al rapporto, e non le modalità di esecuzione della prestazione (tra le altre, Cass. n. 8373/2018, richiamando i precedenti nn. 3590/2011 e 12489/2011).
Assenteismo sospetto e uso scorretto dei permessi
È l’area più frequente di intervento. Un investigatore privato autorizzato (licenza ex art. 134 TULPS) può essere incaricato di verificare, ad esempio, se un dipendente in malattia svolge attività incompatibili con la patologia dichiarata, o se chi usufruisce dei permessi legge 104 si trova effettivamente ad assistere la persona per cui li ha richiesti.
La Cassazione ha più volte confermato la legittimità del licenziamento in questi casi: l’assenteismo seriale, cioè il ripetersi sospetto di assenze a ridosso di weekend o ferie, può costituire giusta causa (Cass. n. 18283/2019); il lavoratore in malattia ha l’obbligo di non ostacolare la propria guarigione (Cass. n. 12810/2017); chi richiede permessi legge 104 deve effettivamente assistere il familiare indicato (Cass. n. 8784/2015). Più di recente, la Cassazione ha confermato il licenziamento di un lavoratore che, durante un periodo di malattia alla spalla, svolgeva attività di istruttore di arti marziali: la relazione dell’investigatore, confermata in aula dal detective stesso, è stata ritenuta prova sufficiente (Cass., sez. lavoro, n. 5002/2024).
L’indagine, in questi casi, non entra nel merito della diagnosi medica — quello resta compito del medico curante e dell’INPS — ma accerta fatti osservabili: dove si trova il dipendente, cosa fa, con chi.
Doppio lavoro e concorrenza sleale
Un secondo scenario riguarda il dipendente che, in violazione dell’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 del Codice Civile, svolge un’attività concorrente con quella del datore di lavoro, oppure comunica a terzi informazioni riservate sull’organizzazione aziendale. La Cassazione ha chiarito che la violazione sussiste anche quando l’attività è solo potenzialmente lesiva per l’azienda, e che costituisce giusta causa di licenziamento anche se il dipendente, una volta scoperto, cessa l’attività scorretta (Cass. n. 19096/2013).
Un caso distinto, ma collegato, è quello della concorrenza sleale in senso proprio tra imprese, disciplinata dall’art. 2598 del Codice Civile: atti di confusione, denigrazione o appropriazione indebita di pregi altrui tra imprenditori concorrenti. Può succedere che un ex dipendente, un agente o un collaboratore avvii o affianchi un’attività concorrente scorretta, sottraendo clienti o know-how: anche in questi casi una documentazione puntuale e cronologica è spesso l’unico modo per portare la questione davanti a un legale con prove solide.
Come lavora Gialma nelle indagini aziendali
Gialma affronta le indagini aziendali con lo stesso metodo che applica a ogni altro incarico: appostamenti e pedinamenti su suolo pubblico, documentazione fotografica e video, raccolta cronologica delle osservazioni, redazione di un dossier investigativo in stile professionale, con intestazione riservata, oggetto dell’indagine, dati del soggetto e descrizione dei comportamenti osservati distinta dalle interpretazioni.
Restiamo sempre entro i limiti di legge: nessuna intercettazione, nessun accesso abusivo a sistemi informatici o caselle di posta, nessun utilizzo di GPS o microspie non consentiti. Un report costruito così è pensato per poter essere messo, se necessario, nelle mani di un consulente del lavoro o di un avvocato, a supporto di un procedimento disciplinare o di un contenzioso.
Prima di agire, parliamone
Ogni situazione aziendale ha caratteristiche proprie, e non tutte le condotte sospette giustificano allo stesso modo il ricorso a un investigatore. Per questo il primo passo è sempre una consulenza riservata, in cui valutiamo insieme la fattibilità e la liceità della richiesta prima di avviare qualsiasi attività operativa (ne parliamo più nel dettaglio nell’articolo dedicato alla prima consulenza).
Se sospetti assenteismo anomalo, un doppio lavoro non dichiarato o una concorrenza sleale all’interno della tua azienda, puoi affidarti ai nostri servizi di indagini aziendali oppure contattarci per una prima valutazione riservata.
Questo articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza legale. Per la gestione di procedimenti disciplinari o contenziosi di lavoro, consigliamo di rivolgersi anche a un consulente del lavoro o a un avvocato.